Riserva Naturale Regionale
Monte Genzana Alto Gizio
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Norme Tecniche di Attuazione

Norme Tecniche di Attuazione Titolo Primo

Norme generali

Art. 1 Premessa

  • Le presenti norme del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) contengono specifiche previsioni che disciplinano gli usi, le attività e le trasformazioni all'interno della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio d'ora in avanti detta anche Riserva.

Art. 2 Oggetto del Piano

  • Il territorio della Riserva è costituito dall'area indicata dall'art. 2 L.R. 28 novembre 1996 n. 116.

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano

  • Costituiscono parte integrante e sostanziale del PAN:
    • a) la relazione contenente l'analisi degli aspetti naturalistici e dell'uso del territorio (volume primo);
    • b) il quadro degli interventi e il Programma Pluriennale di Attuazione (volume secondo);
    • c) le schede progetto con le destinazioni d'uso e i parametri tecnico-urbanistici (volume secondo);
    • d) le presenti Norme Tecniche di Attuazione (volume secondo);
    • e) gli allegati: A - organizzazione della struttura operativa; B - regolamento per la fruizione turistica; C - regolamento per la ricerca scientifica; D - regolamento per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, (volume secondo);
    • f) la documentazione cartografica composta da n. 8 tavole:
      1 Inquadramento geografico e sistema delle aree protette
      2 Carta delle fasce altitudinali e delle acclività
      3 Carta geologica e geomorfologica
      4 Carta dell'uso del suolo
      5 Carta della vegetazione
      6 Zonazione
      6a Particolare zonazione
      7 Interventi

Art. 4 Funzioni del Piano

  • Il Piano di Assetto Naturalistico costituisce strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti trasformazioni, anche temporanee, del territorio dell'area protetta, così come individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 5 Rapporti con gli altri strumenti urbanistici

  • In conformità con quanto stabilito dall'art. 22 comma 5 della L.R. n. 38/96, le previsioni e le conseguenti norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Naturalistico costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.
  • In zona D rimangono invariati gli effetti delle norme urbanistico-edilizie di attuazione del piano regolatore generale attualmente in vigore.

Art. 6 Ente gestore

  • In applicazione dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 38/96, ed ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 116/1996, la gestione della Riserva è demandata al Comune di Pettorano sul Gizio in qualità di Ente gestore. L'Ente gestore provvede:
    • a) alla costituzione del Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 7;
    • b) alla eventuale nomina del direttore della Riserva;
    • c) alla definizione delle forme e dei modi di gestione operativa della Riserva, secondo quanto stabilito dal Piano di Assetto Naturalistico, ed in particolare, nell'allegato A, avvalendosi di operatori qualificati e con specifiche competenze.
  • Tutti gli atti amministrativi aventi come riferimento il territorio della Riserva che devono essere emanati da autorità diverse dall'Ente gestore, devono essere preventivamente concordati con quest'ultimo. L'Ente gestore ha potere di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della Riserva sia in senso materiale che nell'esercizio di funzioni amministrative da parte di soggetti pubblici.

Art. 7 Omissis

Art. 8 Sanzioni

  • Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8.7.1986 n. 349, e le sanzioni previste al riguardo dalle leggi vigenti in materia, a chiunque violi le norme del presente Piano è applicata una sanzione pecuniaria la cui entità sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, tenuto conto:
    • a) della natura, della specie, dei mezzi, del tempo, del luogo e della modalità dell'azione;
    • b) dell'entità del danno effettivamente cagionato;
    • c) del pregio del bene danneggiato.
  • Competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria è l'Ente gestore il quale si avvale, a tal fine, di personale appositamente autorizzato.
  • I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Regione Abruzzo e da questa utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della Riserva

Titolo Secondo

Uso del territorio

Art. 9 Autorizzazioni

  • Qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistica edilizia del territorio all'interno della Riserva, e in ogni caso forme di fruizione o di uso della stessa, sono disciplinati dalla presente normativa anche tramite appositi regolamenti e, nel rispetto delle competenze all'uopo stabilite dalle leggi o regolamenti vigenti, sono sottoposti al controllo dell'Ente gestore e subordinati in ogni caso al parere favorevole dello stesso. Qualora tale parere non venga fornito entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto dell'Ente gestore davanti ai competenti organi amministrativi e giurisdizionali.
  • Nell'esplicarsi delle funzioni di controllo e vigilanza l'Ente gestore, ove ne ravvisi l'opportunità, all'esito di apposite verifiche potrà impartire prescrizioni e divieti nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio all'interno della Riserva o di svolgimento di attività di qualsiasi genere che siano accertato e motivato contrasto con le finalità istitutive della stessa.
  • Nell'espletamento dei compiti istituzionali, cui è preposto ai sensi dell'art. 8, l'Ente gestore dovrà tenere conto dei principi e delle direttive in materia di decoro dell'ambiente, di tutela e di sviluppo del verde, di tutela delle risorse boschive, al fine di valutare, insieme col valore architettonico, l'ambientazione delle opere proposte nel contesto naturale nonché la rispondenza degli interventi richiesti alle effettive necessità d'uso.

Art. 10 Zonazione

  • Ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle attività attuabili all'interno della Riserva, e per graduarne le modalità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le finalità istitutive, il territorio della Riserva è suddiviso in ambiti omogenei, come definiti nella tav. 6 di cui al precedente art. 3.
    In particolare, risultano individuate le seguenti zone:
    • Zona B1 a conservazione mirata: corrispondente alla porzione di area individuata nella tavola di piano n. 6 con retino molto chiaro;
    • Zona B2 a conservazione controllata: corrispondente alla porzione di area individuata nella tavola di piano n. 6;
    • Zona B3 a conservazione condizionata: corrispondente alla porzione di area sulla tavola di piano n. 6 con retino medio;
    • Zona C a trasformazione condizionata: corrispondente alla porzione di area individuata nella tavola 6 e 6a;
    • Zona D area urbana: corrispondente alla porzione di area individuata sulla tavola di piano n. 6 e 6a.

Art. 11 Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B1 a conservazione mirata

  • Con le modalità previste dall'art. 9, nella zona B1 della Riserva sono consentiti i seguenti usi ed attività:
    • a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o abiotiche;
    • b) difesa del suolo, sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
    • c) realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche e/o scientifiche;
    • d) la ricerca scientifica nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati nell'apposito regolamento di cui all'allegato C;
    • e) riprese fotografiche, cinematografiche e televisive secondo le modalità e i criteri definiti nell'apposito regolamento di cui all'allegato D;
    • f) infine, tutto quanto previsto in maniera specifica nelle schede-guida (schede progetto) del quadro degli interventi, quali descritti nella relazione al presente Piano;
    • g) pratiche agronomiche a perdere per la fauna selvatica;
    • h) attività pascolive che non comportino variazioni dell'ordinamento colturale tradizionale, modifiche della forma del suolo o del paesaggio agrario e uso di mezzi motorizzati;
    • i) allevamento di specie animali domestiche;
    • l) quanto agli interventi previsti nei punti g, h, i, l ed m gli stessi dovranno essere eseguiti limitatamente ai periodi dell'anno indicati dall'Ente gestore;
    • m) quanto agli interventi consentiti ai punti "h" e "i" gli stessi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle decisioni dell'Ente gestore che stabilisce i parametri di carico di bestiame per le diverse aree;
    • n) nonché tutto quanto previsto in maniera specifica nelle schede-progetto del quadro degli interventi, quali descritti, nella relazione al presente Piano.
  • Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è ammessa in zona B1 la realizzazione di strutture precarie, non fisse, e facilmente rimuovibili, per scopi didattici e/o scientifici.
  • Quanto agli interventi urbanistico-edilizi nel territorio in zona B1, gli stessi sono vietati se non espressamente consentiti dalle presenti norme e/o dalle schede-progetto. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro conservativo che devono prevedere il consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali.

Art. 12 Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B2 a conservazione controllata

  • Fermi restando gli usi e le attività ammessi in zona B1, sono altresì consentite nella presente zona le seguenti attività:
    • a) pratiche forestali limitate esclusivamente ai terreni soggetti ad uso civico per il legnatico dove si devono rispettare i parametri del Piano di Assestamento redatto dal dott. M. La Storia nel 1984 e le indicazioni dettate dall'Ente gestore in applicazione del presente Piano, in attesa del nuovo Piano di Assestamento e della verifica dei territori soggetti a uso civico.
  • Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è ammessa in zona B2 la realizzazione di strutture precarie, non fisse, e facilmente rimuovibili, purché autorizzate dall'Ente gestore.
  • Quanto agli interventi urbanistico-edilizi nel territorio in zona B2 valgono le stesse norme della zona B1.

Art. 13 Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B3 a conservazione condizionata

  • Fermi restando gli usi e le attività ammessi in zona B1 e B2, sono altresì consentite nella presente zona le seguenti attività:
    • a) la realizzazione di aree di sosta, parcheggi, percorsi attrezzati, strutture all'aperto per il tempo libero, maneggi, strutture scientifico-culturali e orti botanici, strettamente finalizzati alla fruizione della Riserva e compatibili con le finalità istitutive della stessa;
    • b) circolazione e sosta nelle sedi rotabili, nonché in aree e lungo percorsi stabiliti e predisposti in base a specifiche direttive impartite dall'Ente gestore secondo le modalità e nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento di cui all'allegato B;
    • c) nonché tutto quanto previsto in maniera specifica nelle schede-progetto del quadro degli interventi, quali descritti nella relazione al presente Piano.
  • Quanto agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia gli stessi devono prevedere esclusivamente la salvaguardia conservativa del territorio e a tal fine gli usi ammessi, come pure le variazioni di destinazione d'uso, devono essere compatibili con le finalità istitutive della Riserva e prevedere esclusivamente il recupero e lo sfruttamento delle costruzioni già esistenti; non sono ammessi aumenti di volume.
  • Gli interventi di restauro conservativo devono prevedere il consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali con la possibilità di parziali trasformazioni quali:
    • aumenti della S.U. interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della S.U. stessa;
    • modifiche alle coperture anche rispetto alle pendenze purché non di edifici di rilevante interesse architettonico, e senza, comunque, variazioni al numero dei piani.
  • Sono consentite demolizioni di parte o dell'intero edificio, qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica e non sia recuperabile con interventi di consolidamento, purché la ricostruzione avvenga in modo tale da conservare la tipologia architettonica esistente.
  • Nel dare esecuzione agli interventi conservativi dei manufatti esistenti è fatto obbligo di utilizzare per quanto possibile materiali e colori identici a quelli originari per le strutture esterne, mentre per quelle interne tale obbligo rimane solo per gli edifici di accertato valore architettonico.
  • Sono ammesse, ad esclusione degli edifici di valore architettonico accertato, le demolizioni di tramezzi divisori interni non portanti, nonché la realizzazione di servizi igienici e di impianti tecnici. Sono altresì ammesse diverse ristrutturazioni a scopo agro-turistico o agronomico.
  • Per tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, o spacco di roccia, formazione di materiali di risulta, è fatto obbligo all'esecutore delle opere di procedere subito alle operazioni necessarie per ristabilire l'equilibrio idrogeologico e la continuità della configurazione paesistica.

Art. 14 Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona C a trasformazione condizionata

  • Trovano applicazione in zona C le medesime prescrizioni circa gli usi compatibili e le attività ammesse valevoli per la zona B3. Sono, inoltre, consentite piccole attività non strettamente residenziali né direttamente connesse con la coltivazione dei suoli (quali ad esempio di natura commerciale, artigianale, di servizio, etc.) negli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, consentendosi, una tantum, il cambiamento dell'uso dei locali, nel limite massimo del 40% della S.U. residenziale esistente, a condizione che dette attività a giudizio dell'Ente gestore non risultino di nocumento o pericolo per l'assetto biologico dell'ambiente della Riserva ed, in ogni caso, non arrechino immissioni moleste, di qualsiasi natura e grado. Sono inoltre consentiti ampliamenti e nuove costruzioni nel rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Pettorano sul Gizio.
  • Per le attività edilizie ed infrastrutturali gli interventi dovranno essere realizzati in conformità al titolo VII della L.R. n. 18, garantendo, in ogni caso, la salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'area.
  • Gli impianti produttivi di cui all'art. 72 della L.R. n. 18/83, nonché magazzini di stoccaggio e deposito, sono consentiti, fatti comunque salvi i divieti. Detti impianti, peraltro, sono soggetti a tutti gli adeguamenti estetici e funzionali che comunque non ne compromettano l'efficienza, che siano ritenuti opportuni dall'Ente gestore, ai fini della loro compatibilità con le finalità istitutive della Riserva.
  • Per quanto non espressamente in contrasto con il presente Piano trovano applicazione le disposizioni dettate dal Piano Regolatore Generale del Comune di Pettorano sul Gizio disciplinanti l'edificazione in zona agricola.
  • L'edificazione all'interno della Riserva soggiace, altresì, ai vincoli di inedificabilità di cui all'art. 3 della L.R. n. 47/90. Art. 15 Interventi urbanistico-edilizi nella zona D area urbana 1. La zona comprende il centro storico di Pettorano sul Gizio e le immediate vicinanze nei limiti dell'area urbana. In questa zona vige il Piano Regolatore del Comune di Pettorano sul Gizio.

Titolo Terzo

Norme di tutela

Art. 15 Divieti

  • All'interno del territorio della Riserva sono vietate, se non altrimenti consentite dalle norme del presente Piano, le seguenti attività:
    • a) alterazione delle caratteristiche naturali;
    • b) apertura di nuove strade;
    • c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
    • d) opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
    • e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qualora operante;
    • f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore dell'area protetta;
    • g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
    • h) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
    • i) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
    • l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
    • m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
    • n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
    • o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
    • p) l'istallazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
    • q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
    • r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, se non espressamente autorizzato, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
    • s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
    • t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio;
    • u) l'uso dei mezzi motorizzati nelle zone B1 e B2.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Norme di salvaguardia

  • Fino alla data di approvazione del presente Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, restano valide le norme della legge istitutiva della Riserva.
  • Dalla data di adozione da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo del presente Piano le autorità competenti debbono fare applicazione delle misure di salvaguardia nei confronti di tutti gli interventi che si pongano in contrasto con le norme previste dallo stesso Piano.

Art. 17 Durata

  • Gli interventi previsti dal presente Piano saranno attuati entro quindici anni dalla data di approvazione di quest'ultimo da parte del Consiglio regionale.
  • Per motivi di funzionalità espressi dall'Ente Gestore e ratificati dal Consiglio regionale, il presente Piano potrà essere sottoposto ad aggiornamenti e variazioni.
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